Fabbricati Rurali 2017

A seguito della recente attività avviata dall’Agenzia delle Entrate – Territorio, relativa alla campagna per l’accatastamento degli immobili ex Rurali, sulla base della normativa catastale vigente e successive note diramate dagli uffici centrali e periferici di seguito  si  riassumono  le   casistiche  principali che potrebbero presentarsi:

– gli  immobili rurali per i quali  si richiede il riconoscimento della ruralità  quindi  legati  all’azienda agricola,  il termine del loro accatastamento è scaduto il 30 novembre 2012,  detti immobili sono soggetti al pagamento della sanzione prevista;

– gli immobili che hanno perso il requisito di ruralità prima del 30 nov. 2012, quindi da  oltre cinque anni la sanzione non risulta dovuta per decorrenza della  prescrizione quinquennale dalla data in cui sono stati persi i requisiti di ruralità;

– gli immobile che hanno perso il requisito di ruralità dopo il 30 nov 2012, quindi per i quali ancora non  sono decorsi i cinque anni  sono soggetti al pagamento della sanzione prevista dalla normativa vigente ;

Inoltre, ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati (DOCFA), che hanno perso i requisiti di ruralità, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”.

 Nella dichiarazione si dovrà indicare, nel campo “ data ultimazione lavori ”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate – Territorio nn. 7/2007,  4/2011 e 2/2012.

Per la normativa di riferimento vedi la sezione Documentazione seminari e Articoli