A seguito della recente attività avviata dall’Agenzia delle Entrate – Territorio, relativa alla campagna per l’accatastamento degli immobili ex Rurali, sulla base della normativa catastale vigente e successive note diramate dagli uffici centrali e periferici di seguito si riassumono le casistiche principali che potrebbero presentarsi:
– gli immobili rurali per i quali si richiede il riconoscimento della ruralità quindi legati all’azienda agricola, il termine del loro accatastamento è scaduto il 30 novembre 2012, detti immobili sono soggetti al pagamento della sanzione prevista;
– gli immobili che hanno perso il requisito di ruralità prima del 30 nov. 2012, quindi da oltre cinque anni la sanzione non risulta dovuta per decorrenza della prescrizione quinquennale dalla data in cui sono stati persi i requisiti di ruralità;
– gli immobile che hanno perso il requisito di ruralità dopo il 30 nov 2012, quindi per i quali ancora non sono decorsi i cinque anni sono soggetti al pagamento della sanzione prevista dalla normativa vigente ;
Inoltre, ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati (DOCFA), che hanno perso i requisiti di ruralità, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”.
Nella dichiarazione si dovrà indicare, nel campo “ data ultimazione lavori ”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate – Territorio nn. 7/2007, 4/2011 e 2/2012.
Per la normativa di riferimento vedi la sezione Documentazione seminari e Articoli